Sez. 5, Sentenza n. 9574 del 27/05/1975 Ud. (dep. 21/10/1975) Rv. 130949 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO - CIRCOSTANZE COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO - CIRCOSTANZE COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'attenuante del risarcimento del danno si applica al reato di emissione di assegno a vuoto quando e provato sia il pagamento integrale della somma indicata dal titolo, sia l'effettiva riparazione di ogni altro pregiudizio economico che, salvo prova di maggior danno, e rappresentato dalle spese sopportate dal creditore e dagli interessi dovuti per il ritardato adempimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)