Sez. 2, Sentenza n. 488 del 16/02/1966 (Rv. 320980 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PRO - PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PRO - PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA.*
Nel giudizio di revindica l'attore deve provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa revindicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione. La valutazione delle prove all'uopo fornite e, in particolare, dei documenti prodotti involge un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, se sorretta da motivazione adeguata e scevra da vizi logici e da errori di diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)