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Sez. 6, Sentenza n. 1327 del 25/03/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208892 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDIZI E PRESUNZIONI | Indizi - Nozione - Ontologico rapporto di ciascun indizio con una molteplicità di cause o di effetti - Compito del giudice nella valutazione della prova indiziaria - Valutazione se gli indizi, complessivamente considerati, possano essere riferiti a una sola causa e a un solo effetto - Criteri legali di valutazione - Gravità, precisione e concordanza - Definizione.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208892-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDIZI E PRESUNZIONI

La regola enunciata nella proposizione iniziale dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., in base alla quale "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi" - ancorata, sul piano razionale, all'equivocità ontologicamente propria degli indizi, che fa sì che gli indizi possano essere posti in rapporto di causalità, diretta o inversa, con una molteplicità di cause o di effetti - sta a significare che l'indizio è, isolatamente considerato, inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti. Esso acquista valore di prova solo quando ricorra l'eccezione espressa dal legislatore nella proposizione successiva del medesimo comma secondo dell'art. 192, vale a dire quando plurimi indizi possano essere tutti ricondotti a una sola causa o a un solo effetto. In sede applicativa, dunque, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame di ciascun indizio, identificandone tutti i collegamenti logici possibili, e accertandone quindi la gravità, che è inversamente proporzionale al numero di tali collegamenti, nonché la precisione, che si correla alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza della sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa; deve, da ultimo, procedere alla sintesi finale, accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto, talché possa essere desunta l'esistenza ovvero l'inesistenza del fatto da provare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)