Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 53 del 1972
Massime (1)
Massima n. 6030
- Reati e pene
- Ubriachezza
- Cod. pen., art. 88, secondo comma
- Trattamento differenziato per gli autori di reati
- Razionalità
- Non viola l'art. 3 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, già dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 155 e 185 del 1971.
Norme impugnate
- art. 688, comma 2, c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1971 dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a carico di Rossello Biagio, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con le ordinanze nn. 155 e 185 del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 155 e 185 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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