Sez. 1, Sentenza n. 3763 del 15/11/2013 Ud. (dep. 28/01/2014) Rv. 258261 - 01
ARMI - OMESSA CUSTODIA | Contravvenzioni ex art. 20, comma primo e 20 bis, comma secondo, della l. n. 110 del 1975 - Rapporti fra le due fattispecie - Indicazioni.
ARMI - OMESSA CUSTODIA
Le due contravvenzioni previste dagli art. 20, comma primo e 20 bis, comma secondo, della legge n. 110 del 1975, entrambe funzionali a prevenire la commissione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica, sono in rapporto di specialità fra loro, la prima ponendo il dovere generalizzato di diligenza a tutti i possessori delle armi di impedire a chiunque di impossessarsene, la seconda, invece, imponendo l'obbligo di evitare che possano con esse venire in contatto una categoria di persone (in particolare, minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti), per le quali il maneggio delle armi medesime è di per sé considerato maggiormente pericoloso.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)