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Sez. L, Sentenza n. 19405 del 23/09/2011 (Rv. 619273 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Deduzione - Termine.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619273-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

A norma dell'art. 2969 cod. civ., la decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)