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Codice di procedura civile

Testo vigente

Art. 816-quater Pluralita' di parti

1. Qualora piu' di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte puo' convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

2. Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

3. Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato e' improcedibile.

Art. 816-quinquies Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

1. L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

2. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.

3. Si applica l'articolo 111.

Art. 816-sexies Morte, estinzione o perdita di capacita' della parte

1. Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacita' legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.

2. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.

Art. 816-septies Anticipazione delle spese

1. Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.

2. Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra puo' anticipare la totalita' delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono piu' vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

Art. 817 Eccezione d'incompetenza

1. Se la validita', il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.

2. Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non puo' per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

3. La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non puo', per questo motivo, impugnare il lodo.

Art. 817-bis Compensazione

1. Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non e' compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.

Art. 818 Provvedimenti cautelari

1. Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri e' esclusiva.

2. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies.171173

Art. 818-bis Reclamo

1. Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello, nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarieta' all'ordine pubblico.171173

Art. 818-ter Attuazione

1. L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri e' disciplinata dall'articolo 669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non e' in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

2. Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente e' il tribunale previsto dal primo comma.171173

Art. 819 Questioni pregiudiziali di merito

1. Gli arbitri risolvono senza autorita' di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

2. Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato e' subordinata alla richiesta di tutte le parti.

Art. 819-bis Sospensione del procedimento arbitrale

1. Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:

  1. 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorita' giudiziaria;

  2. 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorita' di giudicato;

  3. 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. Se nel procedimento arbitrale e' invocata l'autorita' di una sentenza e questa e' impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337.

3. Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresi' se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e' proposta davanti all'autorita' giudiziaria.

Art. 819-ter Rapporti tra arbitri e autorita' giudiziaria

1. La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, ne' dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, e' impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.
L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.171173

2. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.141

3. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato.

Art. 819-quater Riassunzione della causa

1. Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell'articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui e' negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di regolamento.

2. Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione.

3. Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all'arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo.

4. L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta l'estinzione del processo. Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.171173

Capo IV. Del lodo

Art. 820 Termine per la decisione

1. Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

2. Se non e' stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.

3. In ogni caso il termine puo' essere prorogato:

  1. a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;

  2. b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine puo' essere prorogato solo prima della sua scadenza.

4. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine e' prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non piu' di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

  1. a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;

  2. b) se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio;

  3. c) se e' pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;

  4. d) se e' modificata la composizione del collegio arbitrale o e' sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo e' sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, e' esteso a novanta giorni.

Art. 821 Rilevanza del decorso del termine

1. Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non puo' essere fatto valere come causa di nullita' del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

2. Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.

Art. 822 Norme per la deliberazione

1. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equita'.

2. Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.171173

Art. 823 Deliberazione e requisiti del lodo

1. Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

2. Il lodo deve contenere:

  1. 1) il nome degli arbitri;

  2. 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;

  3. 3) l'indicazione delle parti;

  4. 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

  5. 5) l'esposizione sommaria dei motivi;

  6. 6) il dispositivo;

  7. 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e' sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;

  8. 8) la data delle sottoscrizioni.

Art. 824 (( (Originali e copie del lodo)

1. Gli arbitri redigono il lodo in uno o piu' originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.

Art. 824-bis Efficacia del lodo

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria.

Art. 825 Deposito del lodo

1. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, presso il tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.178

2. Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.

3. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

Art. 826 Correzione del lodo

1. Ciascuna parte puo' chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:

  1. a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;

  2. b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

2. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione e' data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.

3. Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione e' proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

4. Se il lodo e' stato depositato, la correzione e' richiesta al tribunale del luogo in cui e' stato depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione puo' provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo e' stato impugnato o fatto valere.