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Sez. 6, Sentenza n. 41348 del 09/11/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 235550 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Procedimento straniero che non rispetti i diritti fondamentali - Mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235550-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, non è sindacabile in sede di delibazione di una domanda di estradizione richiesta in base alla Convenzione europea di estradizione del 1957 l'applicazione di singoli istituti penali previsti dall'ordinamento dello Stato richiedente, a meno che non si verta in un'ipotesi di violazione dei principi fondamentali di cui all'art. 705, comma secondo cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che potesse rilevare ai fini della estradabilità di una persona richiesta dalla Romania per la esecuzione di una pena detentiva la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)