Sez. L, Sentenza n. 2894 del 10/05/1982 (Rv. 420786 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER L'APPELLO - ONERE PROBATORIO DELL'APPELLANTE AI FINI DELLA PROROGA EX ART. 396, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - OGGETTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER L'APPELLO - ONERE PROBATORIO DELL'APPELLANTE AI FINI DELLA PROROGA EX ART. 396, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - OGGETTO.*
Ai fini della proroga del termine per l'appello, prevista dal secondo comma dell'art. 396 cod. proc. civ., l'appellante deve offrire la prova del recupero, durante il corso di tale termine, di documenti "decisivi", e non già semplicemente "utili", per la definizione della controversia nonché la prova della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario che gli avrebbero impedito di produrre prima i documenti suddetti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)