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Sez. 2, Sentenza n. 743 del 14/03/1972 (Rv. 356888 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DEL PROPRIETARIO DEL PRETESO FONDO DOMINANTE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER MOLESTIE E TURBATIVE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DETENTORE DEL FONDO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356888-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DEL PROPRIETARIO DEL PRETESO FONDO DOMINANTE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER MOLESTIE E TURBATIVE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DETENTORE DEL FONDO - CONDIZIONI.*

L'actio negatoria servitutis, avendo carattere reale, non puo portare al risultato che di essa costituisce lo specifico oggetto, cioe all'accertamento negativo dell'affermato diritto di servitu, senza la presenza in giudizio del legittimo contraddittore, che e il proprietario dell'altro fondo. Se all'affermazione di tale diritto di servitu si accompagnino turbative o molestie, puo essere chiamato in giudizio, al fine del risarcimento dei danni, anche il possessore o detentore del fondo autore delle turbative o delle molestie: cio pero non significa che legittimato passivamente nella negatoria servitutis sia il detentore del fondo, sibbene che, insieme con l'accertamento negativo di diritto reale nei confronti del proprietario, puo essere utilmente esercitata contro terzi un'Azione personale che in quell'accertamento trovi il suo presupposto logico e giuridico. (V 742'68, mass n 331980).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)