Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22188 del 22/09/2017 (Rv. 645994 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie tra privato ed ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie instaurate tra un privato ed un ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime, alla loro effettiva estensione nonché al regolamento dei rispettivi confini rientrano nella giurisdizione ordinaria, non potendo nessuna di esse includersi nella "materia urbanistica ed edilizia" di cui all’art.34 del d.lgs. n. 80 del 1998.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)