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Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca

Testo in vigore al

Art. 17 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e art. 33; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3

1. Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale delle Regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle Regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei Regi uffici delle dogane.

2. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio si vale, oltre che dei Regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potra' istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

Art. 18 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, commi 8°, 9° e 10°, e art. 35, comma 2°

1. Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'Ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di Osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di Osservatori di pesca marittima.

2. Alla direzione ed al funzionamento degli Osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle Regie universita', salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale. L'azione degli Osservatori di pesca marittima e' integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della R. squadriglia sperimentale di pesca creata con R. decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del Regio comitato talassografico italiano.

3. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.

Art. 19 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, ultimo comma

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste funzionano la Commissione consultiva ed il Comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni.

Capo II. Dei pescatori.

Art. 20 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18 e art. 27, comma 5°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 1°

1. Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del Codice della marina mercantile e 103 del relativo regolamento.

2. I fanciulli di eta' minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

3. Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorita' marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

4. E' cura degli uffici di porto di annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

5. Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare.

6. Per tali effetti e' fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto competente le sentenze relative ai reati di pesca.

7. Nel caso di recidiva che importi sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

Art. 21 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°

1. L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.

2. I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.

Art. 22 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 20; legge 30 dicembre 1923, n. 3279, tabella A-IV-20; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 15, e legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°

1. Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa.

2. Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, e' considerato pescatore dilettante.

3. Per l'esercizio delle suddette attivita' e' fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

4. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attivita' nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

Art. 22-bis

1. I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella e' riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procedera' al ritiro del documento.

2. Per le persone fino ai 18 anni di eta' la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.

3. Le persone che abbiano superato il 18° anno di eta' sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di eta'.

4. Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validita' di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Art. 22-ter

1. La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis - ha la validita' di cinque anni dalla data del rilascio ed e' accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validita' anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non e' valida.

2. Il pescatore e' tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

3. Non potra' essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6.

4. Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorche' in corso di validita', nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

5. Le amministrazioni provinciali disporranno altresi' la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

6. Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonche' sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

7. A tale ultimo effetto e' fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

Capo III. Dei diritti esclusivi di pesca.

Art. 23 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1-5; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1 e 2; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 2°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224

1. Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

2. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato gia' riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei Regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1933, N. 260.

4. Il riconoscimento sara', sentito il Consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovra' determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312.

5. Contro la pronunzia di revoca e' soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque istituito col R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e secondo le norme stabilite anche col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235.

6. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

Art. 24 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

2. Contro la dichiarazione di decadenza, che dovra' essere pronunziata con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque come e' stabilito nell'articolo precedente.

Art. 25 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi ultimi

1. Puo' esser disposta l'espropriazione per pubblica utilita' dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale che, a seconda del giudizio della Commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialita' delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima Commissione, l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

2. In caso di espropriazione l'indennita' da corrispondersi all'espropriato dovra' consistere in una somma determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

3. Contro la determinazione dell'indennita' fatta col suddetto decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il Tribunale superiore delle acque a norma dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161, e 27 novembre 1919, n. 2235.

Art. 26 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5°, e art. 1, commi 2-4, e legge 8 luglio 1929, n. 1224

1. Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

2. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1933, N. 260.

4. Il riconoscimento sara' revocato o confermato, e la estinzione sara' dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'art. 23.

5. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

6. Nelle nuove Provincie i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo.

7. Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

Art. 27 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1°

1. Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purche' presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.

2. Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e' concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

3. Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, e' abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art.

26.

Art. 28 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma ultimo

1. A decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

2. Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.

3. Agli effetti del computo del triennio, sara' anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.

Art. 29 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi ultimi

1. Puo' essere disposta l'espropriazione per pubblica utilita' dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialita', ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

2. La espropriazione e' pronunziata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennita', proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.

3. Contro la misura dell'indennita' e' ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque in conformita' del disposto dell'art. 25.

Capo IV. Della vigilanza.

Art. 30 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, articoli 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°

1. La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale, ai Reali carabinieri, alla Regia guardia di finanza, al personale delle Regie capitanerie di porto, della Regia marina, e della Regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle Regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.

Art. 31 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13

1. Le Provincie, i Comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

2. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualita' di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 32 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15

1. Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Capo V. Delle pene e dei giudizi.

Art. 33 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1°, 2° e 3°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5°

1. Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' nell'ammenda da lire 200 a L. 1000, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

2. Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento.

3. Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da L. 200 a L. 1000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da L. 500 a L. 2000, per quella all'articolo 6, secondo comma, l'ammenda da L. 200 a L. 1000, infine per quelle all'articolo 7 l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

4. COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.

5. COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.

Art. 34 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 6°

1. I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire ammende da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.

2. Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonche' da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.