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Sez. U, Sentenza n. 6065 del 11/11/1988 (Rv. 460474 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E INFANZIA) - IN GENERE - DIPENDENTI - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - ADEGUAMENTO.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460474-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E INFANZIA) - IN GENERE - DIPENDENTI - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - ADEGUAMENTO.*

Con riguardo all'indennità di anzianità, in favore degli "ex" dipendenti della soppressa opera nazionale per la maternità ed infanzia (ONMI), poi trasferiti agli enti locali, deve escludersi, per il periodo di servizio prestato presso l'opera, la computabilità dell'indennità integrativa speciale (art. 1 primo comma lett. C della legge 27 maggio 1959 n. 324, come modificato dalla legge 3 marzo 1960 n. 185), la quale va invece calcolata solo per il periodo successivo, a seguito dell'iscrizione all'INADEL (art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 229), mentre deve riconoscersi l'adeguamento in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta, tenuto conto che, anche alla luce dei principi indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 52 del 1986, la conservazione del potere d'acquisto dei crediti di lavoro, in coerenza con la loro natura e la loro funzione, va estesa ai dipendenti pubblici, pur in Mancanza di un'espressa previsione analoga all'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. per il contratto di lavoro privato, facendo applicazione delle regole generali sull'inadempimento. (nella specie, le Sezioni Unite della S.C., in Sede di ricorso contro sentenza del giudice ordinario, hanno esaminato le indicate questioni, premettendo che esse rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma rilevando la formazione di giudicato interno affermativo della giurisdizione e di detto giudice ordinario). (V 250/87, mass n 450008; (V 6894/86, mass n 448398).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)