Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 51 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
1. Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non e' determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto e' sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
3° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Art. 52 Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti o attenuanti
1. Se concorrono piu' circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.
2. La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non puo' comunque eccedere gli anni trenta.
3. La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:
1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione;
2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Capo III. Del concorso di reati
Art. 53 Pena di morte
1. Al colpevole di piu' reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.
Art. 54 Concorso di reati che importano l'ergastolo
1. Al colpevole di piu' reati, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione.
Art. 55 Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare
1. Quando concorrono piu' reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:
1° se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione; con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;
2° se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.
Art. 56 Limiti dell'aumento di pena
1. Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne', comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.
Titolo quarto. Del reo
Capo I. Della recidiva
Art. 57 Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari
1. Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.
Capo II. Del concorso di persone nel reato
Art. 58 Circostanze aggravanti
1. Nel caso di concorso di piu' persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che e' concorso nel reato con un inferiore.
2. La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che e' concorso con l'inferiore, la rimozione.
Art. 59 Circostanze attenuanti
1. La pena da infliggere per il reato militare puo' essere diminuita:
1° per l'inferiore, che e' stato determinato dal superiore a commettere il reato;
2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.
Titolo quinto. Dell'applicazione e della esecuzione della pena
Art. 60 Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla carcerazione preventiva
1. La detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorita' militare in attesa del procedimento penale e' equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
Art. 61 Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena
1. L'esecuzione della pena militare detentiva e' vigilata dal giudice.
2. I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.
Art. 62 Infermita' psichica sopravvenuta al condannato
1. Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziche' in un manicomio giudiziario, puo' essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.
Art. 63 Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente
1. Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell'articolo 264 di questo codice, si osservano le norme seguenti:
1° la pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione;
2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;
3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e' sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorche' la reclusione sia inferiore a un mese;
4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilita' del condannato, e' sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa;
5° alla pena dell'arresto e' sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;
6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilita' del condannato, e' sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda.
Art. 64 Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo
1. Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:
1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente;
2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.
Art. 65 Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualita' di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi
1. Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:
1° la pena di morte e' eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 25;
2° alla pena della reclusione militare e' sostituita la pena della reclusione per eguale durata.
2. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.
Titolo sesto. Della estinzione del reato militare e della pena militare
Art. 66 Norma generale
1. Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.
2. Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale.
Art. 67 Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto
1. I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.
Art. 68 Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata
1. Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'eta', per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.
2. Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e di mancanza alla chiamata per istruzione.
Art. 69
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19
Art. 70 Non menzione della condanna nel certificato del casellario
1. Il giudice puo' ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna e' inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purche' ricorrano le altre condizioni stabilite dall'articolo 175 del codice penale.
2. La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.
Art. 71 Liberazione condizionale
1. Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato meta' della pena, o almeno tre quarti se e' recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.
2. La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice.