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Sez. 1, Sentenza n. 407 del 26/01/1995 Cc. (dep. 25/03/1995) Rv. 200492 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Istanza respinta per la gravità dei reati e per l'assenza di attività lavorativa - Illegittimità.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200492-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

La reiezione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale non è giustificata né dalla valutazione negativa relativa alla gravità dei reati, in quanto ciò che rileva in via principale è la condotta serbata dall'interessato successivamente alla commissione del reato, né dall'assenza di un'attività lavorativa, che non costituisce un presupposto indefettibile per la concessione del beneficio, tale essendo solo il giudizio prognostico fondato sui risultati dell'osservazione della personalità del soggetto, per cui, se tale giudizio è positivo, l'eventuale incertezza in ordine alla futura assunzione di un lavoro non riveste importanza determinante ai fini dell'adozione del provvedimento e non vanifica i risultati dell'osservazione, mentre siffatta assunzione interesserà specificamente le prescrizioni da imporre all'atto dell'affidamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)