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Sez. 3, Sentenza n. 2379 del 09/07/1968 (Rv. 334728 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANUTENZIONE - LIMITI AL POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - INSIDIA - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA DELLA PA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334728-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANUTENZIONE - LIMITI AL POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - INSIDIA - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA DELLA PA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'unico limite alla discrezionalita spettante alla pubblica amministrazione, in ordine alla manutenzione delle strade pubbliche, e rappresentato dall'Obbligo dell'osservanza del precetto generale del neminem laedere la responsabilita, quindi, dell'ente tenuto alla manutenzione di dette strade puo sorgere nella sola ipotesi che il danno subito dall'utente della strada derivi da una situazione di pericolo occulto. L'apprezzamento di tale situazione, desunto dalle risultanze probatorie, fatto dal giudice di merito, si sottrae, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici, al Sindacato in Sede di legittimita. (V. 1147-67, massima n. 327572 n.2806-66, massima n.325352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)