Sez. 3, Sentenza n. 9682 del 18/11/1974 Ud. (dep. 22/10/1975) Rv. 132091 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL PERITO - SUA VALUTAZIONE CRITICA - COLLABORATORI DEL PERITO - AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DEI COLLABORATORI DEL PERITO.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL PERITO - SUA VALUTAZIONE CRITICA - COLLABORATORI DEL PERITO - AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DEI COLLABORATORI DEL PERITO.*
L'attivita peritale nel suo momento essenziale e caratterizzata dal giudizio espresso dal soggetto, sul quale per la sua specifica Competenza ed esperienza e caduta la scelta del giudice, a seguito di una valutazione critica che resta personale, anche quando il perito si avvalga di collaboratori che lo assistano nelle operazioni di espletamento dell'incarico, purche l'attivita di collaborazione implichi soltanto la rilevazione di dati materiali suscettibili di essere comunque dal perito stesso controllati. E d'altra parte, sempre che si mantenga nell'ambito dei quesiti postigli, il perito e abilitato nell'assolvimento del suo mandato ad assumere informazioni presso terzi (uffici e persone) oltre che, in genere, a procedere direttamente agli accertamenti che avrebbero potuto essere oggetto di ispezione, ricognizione, o esperimento giudiziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)