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Modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di annientare la misura dell'indennita' per i lavoratori disoccupati che hanno figli di eta' inferiore ai quindici anni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 3

1. Le disposizioni che precedono si applicano a decorrere dal 1° febbraio 1937-XV, a tutte le indennita' in corso di pagamento a tale data e a quelle da liquidarsi successivamente.

2. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Lantini - Solmi - Di Revel - Cobolli- Gigli.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 75. - Mancini.