Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 27/04/1982 (Rv. 420477 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIA TRA IL PROPRIETARIO ATTUALE DI UN IMMOBILE ED IL POSSESSORE ATTUALE DI ESSO, GIÀ COMPROPRIETARIO CON ALTRI SOGGETTI DELL'IMMOBILE STESSO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIA TRA IL PROPRIETARIO ATTUALE DI UN IMMOBILE ED IL POSSESSORE ATTUALE DI ESSO, GIÀ COMPROPRIETARIO CON ALTRI SOGGETTI DELL'IMMOBILE STESSO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
Il litisconsorzio necessario presuppone che oggetto della decisione sia una situazione plurisoggettiva inscindibile attuale e pertanto non è configurabile per il fatto che la pronuncia debba prendere in considerazione una situazione plurisoggettiva unica pregressa e non più esistente. Consegue che, ove si controverta tra il proprietario attuale di un immobile ed il possessore attuale di esso (già comproprietario con altri soggetti del bene) sull'intervenuta usucapione o meno in favore di quest'ultimo, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di precedenti comproprietari, nei riguardi dei quali la decisione non può avere effetti, riguardando la definizione di una situazione interessante solo le parti in causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)