Sez. 2, Sentenza n. 6103 del 05/12/1985 (Rv. 443236 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIORI DANNI RISARCIBILI EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DIRITTO RELATIVO - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI - RILEVANZA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIORI DANNI RISARCIBILI EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DIRITTO RELATIVO - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI - RILEVANZA - LIMITI.*
Sebbene i maggiori danni risarcibili ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. riflettano anche quelli derivanti dalla svalutazione monetaria, il relativo diritto è da ritenere accertato solo dopo la dimostrazione, da parte del creditore, di aver risentito un particolare pregiudizio patrimoniale, per la indisponibilità della somma in connessione con la svalutazione progressivamente intervenuta; e, in relazione alla dimostrazione del maggior danno subito dal creditore stesso, questi ha l'Onere di allegare e dimostrare, sia pure senza limitazioni di prove, il pregiudizio patrimoniale, mentre il giudice può utilizzare il notorio e le presunzioni fondate su circostanze oggettive e soggettive nel pervenire, con esclusione di ogni automatismo, ad una Determinazione che, secondo il suo prudente apprezzamento, informato anche eventualmente a criteri di equità, rispecchi tuttavia l'effettiva incidenza dell'inadempimento del debitore sul patrimonio del creditore. (Conf 5177/84, mass n 436947).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)