Sez. 1, Sentenza n. 9855 del 01/07/1983 Ud. (dep. 19/11/1983) Rv. 161309 - 01
ARMI - IN GENERE - COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO E DI ARMI DA CACCIA SENZA LA LICENZA DEL QUESTORE - CONFISCA DI TUTTE LE ARMI DELLA COLLEZIONE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE ALLE ARMI DELLA COLLEZIONE NON DENUNCIATE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE - ESCLUSIONE.*
ARMI - IN GENERE - COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO E DI ARMI DA CACCIA SENZA LA LICENZA DEL QUESTORE - CONFISCA DI TUTTE LE ARMI DELLA COLLEZIONE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE ALLE ARMI DELLA COLLEZIONE NON DENUNCIATE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE - ESCLUSIONE.*
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria è esplicitamente comminata dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975 "per tutti i reati concernenti le armi" e quindi anche per condotte diverse dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione, già previsti dall'art. 240 cod. pen.. pertanto la confisca è obbligatoria anche nel caso di collezione di armi comuni da sparo o da caccia senza la licenza del questore. D'altra parte, la formulazione della norma non autorizza lo interprete a ritenere possibile, ai fini dell'indicata misura di sicurezza, una qualsiasi discriminazione tra armi oggetto del medesimo reato in particolare, nel caso di armi denunciate, ma facenti parte della collezione, non si può ritenere la confisca limitata soltanto a quelle armi eccedenti, rispettivamente, il numero di due (armi comuni da sparo) o di sei (armi da caccia).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)