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Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 05/03/1993 (Rv. 481264 - 01)

Concorrenza (diritto civile) - Sleale - In genere | Emittenti radiofoniche utilizzanti la stessa frequenza - Programmi stranieri - Riproduzione senza la prescritta autorizzazione - comportamento illecito - Configurabilità - Tutela - Preuso della frequenza - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481264-01

Concorrenza (diritto civile) - Sleale - In genere

Nel rapporto concorrenziale fra emittenti radiofoniche, che si avvalgano di una stessa frequenza, la riproduzione di programmi stranieri, senza l'autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 38 della legge 14 aprile 1975 n. 103, integra comportamento illecito, e, come tale, non è tutelabile sotto il profilo del preuso di detta frequenza, indipendentemente dal fatto che il comportamento medesimo configuri o meno anche gli estremi di reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 n. 3, Legge 14/04/1975 num. 103 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)