diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2962 del 14/11/1997 Cc. (dep. 25/02/1998) Rv. 210264 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Onere dell'interessato di mettere il giudice in condizioni di provvedere - Indicazione del provvedimento privativo della libertà e della sentenza assolutoria - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210264-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

Colui che richiede l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita ha il solo onere di mettere la Corte competente in condizioni di provvedere ed a tal fine è sufficiente che nell'istanza siano indicati gli estremi del provvedimento privativo della libertà e del giudicato assolutorio, rimanendo a carico del giudice l'operazione di enucleazione e valutazione dei fatti quali accertati in sede giudiziale, nell'ambito della verifica comunque doverosa volta ad accertare l'esistenza di eventuali comportamenti dolosi o gravemente colposi del custodito ostativi alla concessione dell'indennizzo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)