diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23437 del 06/10/2017 (Rv. 646038 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Presupposti – Inidoneità solutoria strutturale del debitore - Relativo accertamento - Debiti - Desumibilità dallo stato passivo e dalla contabilità - Attivo - Idoneità al pronto realizzo - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646038-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)