diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2798 del 24/07/1969 (Rv. 342573 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - ESPRESSA ENUNCIAZIONE DELLA QUALITA DI RAPPRESENTANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342573-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - ESPRESSA ENUNCIAZIONE DELLA QUALITA DI RAPPRESENTANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Perche l'atto compiuto da un soggetto possa considerarsi posto in essere in attuazione di un rapporto di rappresentanza non e necessaria una espressa dichiarazione del soggetto, che agisce in qualita di rappresentante, ma e sufficiente che tale qualita possa essere dedotta in modo univoco anche da altri elementi. (nella specie si e reputato che la mancata menzione dei nomi dei 'clientì non e circostanza atta ad escludere che l'attivita del rappresentante fosse a costoro riferibile). (V. 1934-67, massima n. 328885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)