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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649109-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. – norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un'eccezione al principio della "par condicio creditorum" al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa –, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. G, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 182 quater, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 99 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)