Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 254-quater Contenuto e modalita' della misura disposta in luogo della custodia in carcere
1. Il giudice con il provvedimento con il quale dispone la misura prevista dagli articoli 254-bis e 254-ter puo' imporre in casi particolari limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attivita' lavorativa.
3. Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.
4. I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.
5. Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte.
Art. 254-quinquies Facolta' di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare
1. Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze, emesse nell'istruzione, che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi del primo comma dell'articolo 254-ter. Il pubblico ministero e l'imputato possono, altresi', appellare contro le ordinanze, che decidono sulla revoca della misura, emesse nel corso dell'istruzione.
2. Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 263-ter.
3. Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-bis.
Art. 255 Determinazione della pena
1. Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.
2. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'eta' e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.
Art. 256 Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze
1. Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se il mandato e' stato emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le dette condizioni.
Art. 257 Provvedimenti in sostituzione del mandato di cattura per i minorenni
1. Se l'imputato, nel momento in cui si procede, ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, il giudice ha facolta' di sostituire al mandato di cattura il provvedimento indicato nel penultimo capoverso dell'articolo 246.
Art. 258 Provvedimenti riguardanti gli infermi di mente
1. Se l'imputato e' persona che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava in tale stato d'infermita' di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice quando occorre ne dispone con decreto motivato il ricovero provvisorio in un manicomio, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 301.
2. Se l'infermita' di mente sopravviene al reato, si applica la disposizione dell'articolo 88.
Art. 259
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398
Art. 260 Revoca e nuova emissione del mandato di cattura
1. In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.
2. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, il giudice in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene piu' necessario mantenere il mandato di cattura, puo' revocarlo ed emettere se occorre mandato di comparizione o d'accompagnamento.5
3. La revoca e' disposta con ordinanza.
4. Il mandato di cattura gia' revocato o convertito puo' essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.
Art. 261 Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura
1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 253 e 254, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.5
2. Il mandato di comparizione puo' essere convertito in quello d'accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
3. Il mandato d'accompagnamento puo' emettersi nei casi preveduti dall'articolo 254 quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione o quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.5
4. L'imputato contro il quale e' stato emesso mandato d'accompagnamento non puo' essere privato della liberta' in forza di tale mandato oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.
5. Dopo il mandato di comparizione o d'accompagnamento puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.
Art. 262 Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati d'arresto del giudice istruttore
1. Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura, il giudice istruttore deve sentire il pubblico ministero. Il pretore provvede d'ufficio informandone il procuratore del Re.
2. Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero puo', nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato d'arresto, e lo converte quando occorre in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero.
Art. 263 Impugnabilita' delle ordinanze del giudice
1. Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
2. Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-bis o del terzo e quarto comma dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.129
3. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
4. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore.
Art. 263-bis Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto
1. Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto. La richiesta puo' altresi' riguardare la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis.
2. La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione lo imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorita', il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non e' prevista la richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge.
4. La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento.
Art. 263-ter Provvedimenti del giudice competente per il riesame
1. Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.
3. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando la immediata liberazione dell'imputato. Nello stesso modo il tribunale decide sulla richiesta di applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis, proposta dall'imputato.
4. Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione.
5. Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
6. Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia.
Art. 263-quater Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame
1. Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.
2. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Art. 264 Requisiti formali dei mandati
1. Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:
1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;
2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;
3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.
2. I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinato la emissione.
3. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.
4. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.
5. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
Art. 265 Nullita' dei mandati
1. Il mandato e' nullo:
1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso, se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato, ovvero se vi e' incertezza assoluta circa il luogo o il tempo in cui l'imputato deve compatire;
2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato che lo ha emesso.
2. Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' prescritto o autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire.
3. L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.
Art. 266 Esecuzione dei mandati
1. Il mandato di comparizione e' notificato all'imputato.
2. I mandati d'accompagnamento, d'arresto e di cattura, quando non devono essere notificati all'imputato gia' detenuto per altra causa, sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, i quali consegnano all'imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale dell'esecuzione. Se non trovano l'imputato, dopo aver esaurito le ricerche opportune, compilano il processo verbale, esponendo le indagini fatte. Il processo verbale e' in ogni caso trasmesso all'Autorita' che ha emesso il mandato.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398.
Art. 267 Limitazioni di tempo per l'esecuzione dei mandati
1. Senza permesso scritto dell'Autorita' che ha emesso il mandato o l'ordine ovvero del giudice istruttore o del pretore del luogo in cui deve essere eseguito, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.
2. Se peraltro si deve eseguire un mandato o un ordine di cattura o d'arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto od in parte il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte.
Art. 268 Latitanza
1. E' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, d'arresto o di carcerazione.
2. La qualita' di latitante permane fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento o sia revocato il mandato o l'ordine di cattura, ovvero sia estinto il reato per il quale fu emesso il predetto ordine o mandato o sia estinta la pena per l'esecuzione della quale fu emesso l'ordine di carcerazione.
3. Quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi.
4. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.
Sezione III. Della custodia cautelare
Art. 269 Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore
1. Durante la istruzione e dopo lo interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.
2. Se la scarcerazione e' ordinata per mancanza di sufficienti indizi ma rimangono motivi di sospetto, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Art. 270 Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero
1. Quando la cattura e' stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni prevedute dalla prima parte dell'articolo precedente.
2. Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinarie la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.25