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Sez. 3, Sentenza n. 26067 del 14/02/2007 Ud. (dep. 06/07/2007) Rv. 237126 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Luogo di consumazione - Sede dell'istituto previdenziale - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237126-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi, luogo da identificarsi nella sede dell'istituto previdenziale ove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa e non nella sede legale dell'impresa, ciò in applicazione della disposizione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ. per il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)