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Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 07/07/1971 (Rv. 352868 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DATA - NEI CONFRONTI DEI TERZI (DATA CERTA) - REQUISITI LEGALI DELLA CERTEZZA DELLA DATA - NECESSITA - LIMITI - OPPONIBILITA NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUCCESSORI DI UNA DELLE PARTI - NECESSITA DI TALI REQUISITI NEI RAPPORTI FRA LE PARTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352868-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DATA - NEI CONFRONTI DEI TERZI (DATA CERTA) - REQUISITI LEGALI DELLA CERTEZZA DELLA DATA - NECESSITA - LIMITI - OPPONIBILITA NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUCCESSORI DI UNA DELLE PARTI - NECESSITA DI TALI REQUISITI NEI RAPPORTI FRA LE PARTI - INSUSSISTENZA.*

La regola dell'art 2704 cod civ circa le condizioni di certezza della data della scrittura privata vale agli effetti dell'opponibilita di tale data ai terzi - i quali sono gli aventi causa che impugnino la data di una scrittura privata del loro autore, che compromette i loro diritti preesistenti al documento -, e non gia nei rapporti fra le parti che sottoscrissero il documento stesso, nei confronti delle quali la data puo essere accertata con ogni mezzo di prova previsto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)