Sez. 1, Sentenza n. 4951 del 30/10/1978 (Rv. 394681 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI - FUNZIONE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - SUE DICHIARAZIONI IN SEDE DI COMPARIZIONE PERSONALE - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO DELLA DOMANDA DI DIVORZIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI - FUNZIONE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - SUE DICHIARAZIONI IN SEDE DI COMPARIZIONE PERSONALE - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO DELLA DOMANDA DI DIVORZIO.*
La comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del tribunale - prevista dall'art 4 della legge n 898 del 1970 - e rivolta unicamente all'esperimento del tentativo di conciliazione e all'accertamento delle situazioni di fatto in forza delle quali deve regolamentarsi, nel corso del giudizio di cognizione, l'assetto patrimoniale della famiglia e l'affidamento dei figli, e non pure all'accertamento dei presupposti di fatto su cui si fonda la domanda di divorzio, che Forma oggetto del successivo giudizio di cognizione: ne consegue che, se in detto giudizio la parte convenuta rimane contumace, i giudici di merito non hanno alcun Obbligo di approfondire d'ufficio la disamina di situazioni di fatto in relazione alle quali esiste la sola richiesta di prova della parte attrice, non contrastata da alcuna contraria richiesta della convenuta, rimanendo ininfluenti le asserzioni da quest'ultima espresse in Sede di comparizione personale.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)