Sez. 3, Sentenza n. 2798 del 03/03/1986 Ud. (dep. 09/04/1986) Rv. 172403 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - DINIEGO DEL BENEFICIO - RIFERIMENTO A PRECEDENTI PENALI ASTRATTAMENTE NON OSTATIVI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE: CONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - DINIEGO DEL BENEFICIO - RIFERIMENTO A PRECEDENTI PENALI ASTRATTAMENTE NON OSTATIVI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE: CONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE.*
In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, è incensurabile in Sede di legittimità la decisione, congruamente motivata, con la quale il giudice di merito abbia negato l'applicazione del beneficio in considerazione dei precedenti penali, in astratto non considerati ostativi dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 ("modifiche al sistema penale"). (V mass n 170903; (V mass n 169808; (Conf mass n 168357).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)