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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020 (Rv. 658840 - 02)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Presupposti.
Stato
decisa il 2020-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658840-02

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)