diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4875 del 11/03/2015 (Rv. 634814 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE | Intestazione della sentenza - Mancata indicazione dei magistrati componenti del collegio giudicante - Indicazione contenuta nel dispositivo letto in udienza e nel relativo verbale - Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634814-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE

La mancata indicazione, nella intestazione della sentenza, del nome dei magistrati componenti del collegio giudicante, che, secondo le risultanze del dispositivo letto in udienza coerente con il relativo verbale, abbiano pronunciato la decisione, ha natura di mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., dovendosi, in difetto di elementi contrari, ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che la intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, in quanto meramente riproduttiva dei dati del verbale di udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)