Sez. 1, Sentenza n. 5757 del 14/11/1995 Cc. (dep. 27/11/1995) Rv. 203170 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Giudizio direttissimo atipico - Applicabilità, per analogia, delle regole ordinarie - Conseguenze.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere
In caso di giudizio direttissimo atipico i termini di fase della custodia cautelare, mancando un'espressa previsione normativa, vanno computati, per analogia, secondo le regole generali previste dallo art. 303 cod. proc. pen. e quindi secondo il criterio di segmentazione processuale ivi adottato, in base al quale i termini in questione debbono essere sempre determinati con riferimento alla imputazione per la quale si procede nella fase di giudizio che interessa, non tenendosi conto dei periodi di detenzione sofferti nella fase precedente, salvo il divieto di superamento dei limiti massimi fissati dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto che i termini di custodia cautelare, con riferimento alla fase del giudizio di primo grado, dovessero essere calcolati a partire dalla data di emissione, da parte del pubblico ministero, del decreto che aveva disposto il giudizio direttissimo, successivamente riunito ad altro giudizio e proseguito nelle forme ordinarie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)