Sez. L - , Sentenza n. 58 del 03/01/2017 (Rv. 642501 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | Dipendenti delle ex IPAB - Contratto collettivo applicabile - Individuazione - Criteri - Applicabilità della l. n. 328 del 2000 e del d.lgs. n. 207 del 2001 - Omessa adozione della legislazione regionale - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE
Ai dipendenti delle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB, in base alle previsioni del c.c.n. quadro del 18 dicembre 2002 si applica la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali, ove svolgano presso detti enti funzioni prevalentemente assistenziali, oppure quella del settore sanità, se prestino attività prevalentemente sanitarie, né l’applicazione dei principi contenuti nella l. n. 328 del 2000 e nel d.lgs. n. 207 del 2001, è impedita dall’omessa adozione da parte della legislazione regionale della regolamentazione necessaria alla trasformazione di tali istituti in aziende di servizio o persone private.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 18/12/2002 art. 10, Contr. Coll. 18/12/2002 art. 11, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 10, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 4, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 5, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 11, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)