Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 24/10/1995 (Rv. 494345 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione - Norme relative - Applicabilità al curatore dell' eredità giacente - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore de fallimento non sono applicabili, neppure per analogia, al curatore dell' eredità giacente data la diversa caratterizzazione delle due funzioni (organo preposto al fallimento; pubblico ufficiale) e, soprattutto, la diversità, rispetto al procedimento ordinario regolato dagli articoli 263 e ss. cod. proc. civ., del procedimento di rendiconto previsto nel fallimento (art. 116 legge fall.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 116, Legge Falliment. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 263, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)