Sez. U, Sentenza n. 3 del 04/01/1964 (Rv. 300002 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - MILITARI - ATTIVITA MILITARI - DANNI AI PRIVATI - RESPONSABILITA DELLA PA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - MILITARI - ATTIVITA MILITARI - DANNI AI PRIVATI - RESPONSABILITA DELLA PA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO.*
Nei confronti della pubblica amministrazione, chiamata in giudizio per rispondere dei danni cagionati a privati dai suoi organi, nello svolgimento di attivita dirette all'attuazione di finalita essenziali dello stato, come quelle di carattere militare, non puo trovare applicazione la presunzione di colpa stabilita dall'art.2050 cod. civ. a carico di chiunque arrechi danno ad altri nell'Esercizio di attivita della pa sarebbe compromessa da una presunzione di colpa. Conseguentemente, nel caso ipotizzato, la pa puo incorrere, sempreche ne ricorrano le condizioni, soltanto in responsabilita diretta per fatto proprio, onde, non essa deve provare di avere adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, sibbene il danneggiato ha l'Onere di dimostrare la colpa dell' amministrazione. (V 507/56; 2109/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)