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Sez. 1, Sentenza n. 3347 del 14/06/1979 (Rv. 399745 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CREDITORE ISTANTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA ALLA DOMANDA DI INSINUAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399745-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CREDITORE ISTANTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA ALLA DOMANDA DI INSINUAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.*

Per effetto del richiamo all'art 98, terzo comma della legge fallimentare, contenuto nel successivo art 101, anche nelle dichiarazioni tardive di ammissioni al passivo fallimentare la mancata Costituzione del creditore istante all'udienza fissata dal giudice delegato comporta che la domanda di insinuazione si intende abbandonata, analogamente a quanto disposto per l'opposizione, in quanto il predetto rinvio alla disciplina dettata per l'opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva non puo essere intesa come limitata alla sola prima parte del terzo comma dell'art 98 citato. Tale principio si applica anche alla liquidazione coatta amministrativa, nonostante l'assenza di una fase preventiva di verifica dei crediti a carattere giurisdizionale, stante il richiamo dell'art 209 agli artt 98 e 103 legge fallimentare. (Conf 1862/75, mass n 375531).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)