diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 29331 del 13/11/2024 (Rv. 673088-02)

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI | Direttore dei lavori per conto del committente - Dovere di vigilanza sull'esecuzione dell'opera - Responsabilità per vizi progettuali - Esclusione - Limiti. LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673088-02

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)