Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, gia' prorogati con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. L'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973.
Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore alla data che sara' stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974".
Art. 2
1. L'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, modificato dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente:
"Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle riscosse nell'anno 1972 o a quelle attribuite o devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:
1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtu' dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; c) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; d) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; e) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilita e sui concorsi pronostici;
f) diritto speciale sulle acque da tavola;
2) per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1973, n. 2145.
Inoltre ai comuni e' attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel. Per le imposte comunali di consumo e' data facolta' ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.
Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verra' effettuata decurtazione del 15 per cento prevista dal n. 1, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sara' determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del tributo.
A favore dei comuni, e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo indicato nel, primo comma, somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.
Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province saranno; attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973 maggiorate annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi:
1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; c) imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; d) imposta di patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
2) per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
In deroga alle disposizioni previste al n. 3) del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrispondera' agli enti indicati al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1 gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3) dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973, a seconda delle ipotesi indicate nel precedente comma, dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per il periodo indicato nel sesto comma del presente articolo saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende di cura, soggiorno e turismo somme d'importo pari alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1973, maggiorate annualmente, per il secondo biennio, del 5 per cento.
Gli enti di cui ai precedenti commi continueranno a percepire ogni entrata afferente agli esercizi fino al 31 dicembre 1972 per i tributi e le compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973 per i tributi e contributi soppressi dal 1 gennaio 1974.
Per il periodo indicato nel sesto comma l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sara' applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito affluira' integralmente al bilancio dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 1973 affluiranno al bilancio dello Stato anche le quote di compartecipazione a tributi erariali gia' di spettanza degli enti locali.
Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute decurtate dell'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.
Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.
I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.
Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga".
Art. 2-bis
1. Nel primo comma dell'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, le parole: "Entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 1977".
Art. 3
1. L'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente:
"I primi tre commi dell'art. 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono sostituiti dai seguenti:
Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:
a) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 n. 1) del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'art. 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, assolte sugli acquisti e sulle importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 25 per cento del relativo ammontare;
b) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195, n. 2) del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni di merci formanti oggetto dell'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 10 per cento e del 5 per cento del relativo ammontare, secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso;
c) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni;di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attivita', ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tutt'ora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) la detrazione, in luogo di quella ivi prevista, sara' ammessa su richiesta del contribuente per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantita' di beni di ciascun gruppo merceologico che da apposito inventario redatto dal contribuente alla data del 25 maggio 1972, risultino esistenti nell'originaria qualificazione ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti. L'inventario dovra' essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data.
I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario nell'ipotesi di cui al secondo comma e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella, legge 19 giugno 1940, n. 762".
Art. 4
1. L'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui allo art. 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali saranno applicate per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1972 sul 75 per cento del valore degli acquisti e delle importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti relativi alle attivita' indicate dall'art. 2195, n. 1), del codice civile, e sul 90 per cento e sul 95 per cento, a seconda che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso, del valore degli acquisti e delle importazioni di merci formanti oggetto delle attivita' di cui all'articolo 2195, n. 2), del codice civile.
2. Per le merci ed i prodotti soggetti alla imposta generale sull'entrata una volta tanto, sia per disposizione legislativa sia in virtu' di facolta' accordata per legge al Ministro per le finanze, l'imposta fissata in base ad aliquota condensata e le relative addizionali saranno applicate, nel momento in cui sorge la obbligazione tributaria, sul 75 per cento del prezzo o valore soggetto alla imposta ovvero del peso o della quantita' delle merci e prodotti stessi.
3. La norma di cui al precedente comma ha effetto dal 26 maggio 1972.
Art. 5
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1972 non e' dovuta l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'articolo 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attivita' indicate dallo art. 2195 del codice civile, e per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni.
Art. 5-bis
1. Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 5, per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di applicazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario o previa trasformazione o incorporazione.
Art. 5-ter
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3 e 4, relativamente alle attivita' indicate dall'articolo 2195, n. 1), del codice civile, e nell'articolo 5, si intendono applicate anche alle imprese artigiane ed estese alle imprese agricole per gli atti che rientrano nell'attivita' esercitata.
Art. 5-quater
1. Sui documenti relativi alle operazioni cui si applicano le disposizioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 non e' dovuta la tassa di bollo di cui all'articolo 19, n. 1 lettera a), della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni.
Art. 5-quinquies
1. Le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5 si applicano su richiesta e sotto l'esclusiva responsabilita' dell'acquirente o importatore, il quale deve dichiarare per iscritto all'altro contraente o all'ufficio doganale di essere nelle condizioni indicate dagli articoli stessi.
Art. 6
1. Il termine del 30 giugno 1972, indicato nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito da quello del 31 dicembre 1972.
Art. 7
1. Le aliquote superiori al 4 per cento mediante le quali, ai termini della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, si attua la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione sono ridotte, a decorrere dal 1 luglio 1972, nella seguente misura:
1) dal 4,50% al 4%
2) dal 5% al 4,50%
3) dal 5,50% al 5%
4) dal 6% al 5,50%
5) dal 6,50% al 5,50%.
Art. 8
1. Fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria, le plusvalenze realizzate da soggetti non tassabili in base a bilancio mediante l'alienazione di beni relativi all'impresa, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, ferma restando l'applicazione dei tributi locali.
2. L'agevolazione prevista dal precedente comma e' sottoposta alla condizione che le plusvalenze siano reinvestite entro il secondo anno successivo in nuovi beni strumentali per l'esercizio dell'attivita' dell'impresa e si applica nei confronti dei soggetti che, ai sensi dell'art. 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, chiedano di essere assoggettati a tassazione in base a bilancio per l'anno in corso e per almeno tre anni successivi.
3. Il reinvestimento dev'essere effettuato in conformita' alle direttive che saranno emanate ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
4. Non oltre tre mesi dalla data di presentazione delle domande dovra' essere redatto e vidimato l'inventario in conformita' alle disposizioni dell'art. 2217 del codice civile nonche' il prospetto dei cespiti ammortizzabili, entrambi con riferimento alla data della domanda.
5. Qualora le condizioni di cui ai precedenti commi non risultino realizzate, le imposte afferenti le somme non reinvestite in conformita' alle direttive anzidette saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.
6. Sulle imposte di cui al comma precedente si applicano una soprattassa pari ad un terzo dell'imposta e un interesse di mora pari all'8 per cento annuo.
Art. 8-bis
1. All'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' aggiunto il seguente comma: "Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari che, secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista dal primo comma dell'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sara' applicata gradualmente nel primo quadriennio, fino a raggiungere, a partire dal quinto anno di applicazione, la misura del 6 per cento".
Art. 8-ter
1. Dopo il n. 4 del secondo comma dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' aggiunto il seguente:
"4-bis) nell'ambito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dal precedente numero 4) ed in relazione a particolari esigenze di alcuni uffici, potranno essere emanate norme concernenti l'assunzione di personale di meccanografia mediante pubblici concorsi da effettuarsi in termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni relative ai limiti massimi di eta', non superiore in ogni caso agli anni quaranta, alle riserve di posti in favore di particolari categorie ed alle prove di esame da sostituire con una specifica prova di esame attitudinale. Potra', altresi', essere disposta l'assunzione, con la qualifica di diurnista nella terza categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, del personale estraneo all'amministrazione finanziaria che, anche se non retribuito su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, presta servizio alla data di entrata in vigore della riforma tributaria ed almeno dal 1 marzo 1972 presso gli uffici dell'amministrazione predetta per la liquidazione dei rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e degli altri diritti sui prodotti esportati, e che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta' e del titolo di studio".
Art. 8-quater
1. Le quote esenti dall'imposta di ricchezza mobile stabilite dall'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 240.000, in lire 360.000 e in lire 600.000 sono rispettivamente elevate a lire 360.000, a lire 480.000 e a lire 840.000.
2. La quota esente di lire 40.000 prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo 89 e' elevata a lire 50.000.
3. Le quote di reddito indicate nel terzo e quarto comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 720.000, in lire 660.000 e in lire 480.000 sono modificate rispettivamente in lire 600.000, in lire 540.000 e in lire 240.000.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 1973.