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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quinta sezione) del 5 ottobre 1988, causa 56/85

Decisione
decisa il 1988-10-05
ECLI
ECLI:EU:C:1988:463

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quinta sezione) 5 ottobre 1988 Nella causa 56/85, Brother Industries Ltd, con sede in Nagoya (Giappone), in proprio e in nome e per conto delle sue affiliate stabilite nella CEE: Brother International (Belgium) SA, Zellik (Belgio), Brother International Maskin A/S, Ishoj (Danimarca), Brother International GmbH, Bad Vilbel (Repubblica federale di Germania), Brother-Jones SMC Ltd, Manchester (Regno Unito), Brother International Corp. (Irl.) Ltd, Dublino (Irlanda), Brother International (Nederland) BV, Badhoevedorp (Paesi Bassi), e Brother France SA, Aulnay-sous-Bois (Francia), rappresentate dall'aw. P. Didier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale L. Mosar, 8, rue Notre-Dame, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sig. J. Temple Lang e sig. ra M.-J. Jonczy, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto l'annullamento del regolamento della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3643, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone (GU L 335, pag. 43), nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente, LA CORTE (quinta sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 settembre 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'8 marzo 1988, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1985, la società Brother Industries Ltd (in prosieguo: « Brother»), con sede in Nagoya, Giappone, ha proposto, ex art. 173, 2° comma del trattato CEE, un ricorso volto all'annullamento del regolamento della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3643, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone (GU L 335, pag. 43), nella parte in cui tale regolamento le si applica.
punto 2
La Brother è una società le cui attività hanno fra l'altro ad oggetto la fabbricazione di macchine per scrivere elettroniche (in prosieguo : « MSE ») principalmente vendute all'estero. Nel 1984, essa è stata oggetto, assieme ad altri produttori giapponesi, di una denunzia presentata alla Commissione da un'associazione di produttori europei, il Committee of European Typewriter Manufacturers (in prosieguo: « Cetma »), che l'accusava di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping.
punto 3
La procedura antidumping avviata dalla Commissione sulla base del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176/84, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), ha portato all'emanazione del citato regolamento n. 3643/84 ed ha imposto alla Brother un dazio provvisorio antidumping del 43,7%.
punto 4
Detto regolamento, la cui parte essenziale, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, si applicava soltanto per un periodo di quattro mesi o fino all'approvazione da parte del Consiglio di misure definitive prima della scadenza di detto periodo, è stato sostituito in corso di causa dal regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698/85, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone (GU L 163, pag. 1), entrato in vigore il 23 giugno 1985, oggetto di un secondo ricorso proposto dalla Brother il 12 agosto 1985.
punto 5
Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonchè dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza.
punto 6
Visto quanto precede e tenuto conto del fatto che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono stati incamerati, ex art. 2, del regolamento n. 1698/85, fino all'aliquota del dazio definitivo, inferiore nel caso della Brother all'aliquota stabilita a titolo provvisorio, si deve dichiarare che la Brother non può invocare alcun effetto giuridico derivante dal regolamento n. 3643/84.
punto 7
In considerazione di quanto precede, il ricorso è divenuto privo d'oggetto e non v'è luogo a provvedere.

Sentenza › Sulle spese

punto 8
Ai sensi dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa. Poiché la Brother è rimasta soccombente nel ricorso da essa proposto contro il regolamento n. 1698/85 sostitutivo del regolamento n. 3643/84, ricorso respinto dalla Corte con sentenza in data odierna, la si deve condannare alle spese del presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quinta sezione) dichiara e statuisce: 1) Non v'è luogo a provvedere sul ricorso. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Bosco Moitinho de Almeida Everling Galmot Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 ottobre 1988. II cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della quinta sezione G. Bosco

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