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Sez. U, Sentenza n. 9684 del 16/11/1994 (Rv. 488647 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IN GENERE | U.S.L. - Subingresso agli enti ospedalieri - Illegittime delibere degli amministratori di questi ultimi in ordine ad erogazione retributive ai dipendenti - Convalida ed applicazione da parte degli amministratori delle U.S.L. - Responsabilità risarcitoria degli amministratori di queste e degli enti - Giurisdizione contabile della Corte dei conti - Sussistenza - Concorrente responsabilità degli amministratori regionali rimasti estranei al giudizio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488647-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IN GENERE

Nel caso di erogazioni retributive ai dipendenti, illegittimamente deliberate dagli amministratori di un ente ospedaliero e poi convalidate ed applicate dagli amministratori della U.S.L., subentrata al disciolto ente ospedaliero, la responsabilità risarcitoria degli uni e degli altri rientra nella giurisdizione contabile della Corte dei conti, in considerazione del rapporto di servizio che li lega agli enti amministrati e della inerenza di detti comportamenti alla gestione economico-finanziaria degli enti medesimi, a nulla rilevando in senso contrario la ipotizzata concorrente responsabilità degli amministratori regionali, rimasti estranei al giudizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)