Sez. 1, Sentenza n. 5812 del 03/07/1987 (Rv. 454202 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - VIZIO DI - EFFETTI - NULLITÀ DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CARENZA OD INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - OBBLIGHI DEL GIUDICE TRIBUTARIO - DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'AVVISO - ESCLUSIONE - INDAGINE NEL MERITO DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - POTERE-DOVERE DI DETTO GIUDICE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - VIZIO DI - EFFETTI - NULLITÀ DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CARENZA OD INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - OBBLIGHI DEL GIUDICE TRIBUTARIO - DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'AVVISO - ESCLUSIONE - INDAGINE NEL MERITO DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - POTERE-DOVERE DI DETTO GIUDICE - SUSSISTENZA.*
In tema d'imposta di registro ed INVIM, il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, cioè il vizio attinente alla individuazione dei parametri cui è correlato il maggior valore dedotto dall'ufficio, non determina, in difetto di espressa previsione di legge, nullità dell'atto, indipendentemente dal fatto che si tratti di carenza od insufficienza della motivazione medesima. Il predetto vizio, pertanto, non autorizza il giudice tributario ad adottare, sul ricorso del contribuente, una mera pronuncia d'Invalidità dell'avviso, essendo potere-dovere del giudice stesso d'indagare nel merito del rapporto tributario, al fine di statuire sul fondamento o meno della pretesa creditoria dell'amministrazione. (V 2999/87, mass n 452097; (V 91/87; (V 918/86).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)