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Sez. 2, Ordinanza n. 393 del 08/01/2026 (Rv. 676565-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Processo penale - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Rigetto - Opposizione - Accoglimento - Ammissione al beneficio - Statuizione di non ripetibilità delle spese del procedimento di opposizione - Ricorso per cassazione - Applicabilità del rito civile - Erronea proposizione nelle forme del rito penale - Conseguenze. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676565-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito a rituale opposizione al diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, va presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, cosicché esso è inammissibile ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)