Sez. 2, Ordinanza n. 393 del 08/01/2026 (Rv. 676565-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Processo penale - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Rigetto - Opposizione - Accoglimento - Ammissione al beneficio - Statuizione di non ripetibilità delle spese del procedimento di opposizione - Ricorso per cassazione - Applicabilità del rito civile - Erronea proposizione nelle forme del rito penale - Conseguenze. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito a rituale opposizione al diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, va presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, cosicché esso è inammissibile ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)