Sez. 5, Sentenza n. 47371 del 27/06/2014 Cc. (dep. 17/11/2014) Rv. 261023 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Atti persecutori - Condotta consistita in reiterati contatti a distanza telefonici ed epistolari con la vittima - Adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282 ter cod. proc. pen. - Legittimità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di atti persecutori, è legittima l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter cod. pen., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza compiute attraverso reiterati contatti telefonici ed epistolari, quando sussiste il fondato timore di una progressione criminosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)