Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 14/10/2004 (Rv. 577704 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Omessa o erronea indicazione delle norme di diritto - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Presupposti - Possibilità di identificare la norma sulla scorta degli argomenti svolti - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
La mancata, ovvero la erronea, indicazione delle norme di diritto che si assumono violate non è, di per sè sola, ragione sufficiente a determinare l'inammissibilità del ricorso in cassazione, qualora gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, permettano di identificare le norme violate, rendendo possibile la delimitazione del 'quid disputandum'.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)