Sez. 2, Sentenza n. 2342 del 28/06/1969 (Rv. 341766 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - DISPONIBILE DETERMINAZIONE, RIUNIONE FITTIZIA - RIFERIMENTO AL VALORE DELL'ASSE EREDITARIO AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - IMPUTAZIONE DI SOMMA DI DENARO DONATA A TITOLO DI DOTE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - DISPONIBILE DETERMINAZIONE, RIUNIONE FITTIZIA - RIFERIMENTO AL VALORE DELL'ASSE EREDITARIO AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - IMPUTAZIONE DI SOMMA DI DENARO DONATA A TITOLO DI DOTE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
Per la Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile - al fine di stabilire se vi sia stata o meno lesione di legittima e di determinare l'entita della quota di eredita che deve essere attribuita all'erede della disponibile - deve aversi riguardo esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione. Pertanto, l'imputazione di una somma di danaro - data in vita dal de cuius a titolo di dote - deve avvenire in base al principio nominalistico, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta. (sulla prima parte, V. 2202-68, massima n.334405 2006-67, massima n.329049).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)