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Sez. L, Sentenza n. 3166 del 14/03/1992 (Rv. 476277 - 01)

Spese giudiziali civili - Di cassazione - Giudizio di rinvio | Principio della soccombenza - Carattere esclusivo - Riferimento all'esito finale della causa e non a quello delle varie fasi - Portata - Vittoria del giudizio di merito - Rilevanza del giudizio sfavorevole limitatamente a quello di cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476277-01

Spese giudiziali civili - Di cassazione - Giudizio di rinvio

Anche nell'ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento unitario all'esito finale della causa e non già frazionatamente secondo l'esito delle sue varie fasi; con la conseguenza, in particolare, che la parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio di merito non può essere condannata alle spese della fase di cassazione nella quale fu soccombente, essendo in contrario irrilevante che una tale condanna sarebbe stata pronunciata dalla Corte di Cassazione ove questa non avesse rimesso al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)