Sez. U, Sentenza n. 23202 del 03/11/2009 (Rv. 610326 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili - Assunzione - Criteri di scelta predeterminati - Per legge o mediante procedure selettive concorsuali ai sensi dell'art. 35 d.lgs n. 165 del 2001 - Violazione dei criteri - Posizione di diritto soggettivo - Conseguenze - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di lavori socialmente utili, la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge ovvero, mediante procedure selettive non concorsuali, dagli organi deputati (nella specie, una commissione costituita presso la Sezione circoscrizionale del lavoro) a fissare parametri previsti per il collocamento presso le P.A. ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri obbiettivi e prederminati (come, nella specie, la mancata attribuzione della detrazione per figli a carico) è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per l'assunzione opera anche l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, nelle quali rientrano le assunzioni operate con le modalità previste dall'art. 35 cit.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., DPCM 27/12/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)