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Sez. 5, Sentenza n. 2089 del 17/01/1984 Ud. (dep. 05/03/1984) Rv. 163014 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENE ACCESSORIE - APPLICABILITÀ DEL DIVIETO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163014-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENE ACCESSORIE - APPLICABILITÀ DEL DIVIETO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il divieto della "reformatio in peius" concerne di regola soltanto le pene principali e non anche quelle accessorie, come si evince anche dall'art. 20 cod. pen., che distingue le pene principali "inflitte" dal giudice da quelle accessorie che "conseguono di diritto alla condanna". (nella specie, si è ritenuta rilevabile di ufficio la violazione di legge consistente nella Determinazione della durata della pena accessoria in misura inferiore al minimo legale). (Conf mass n 134015).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)